Sez. 1, Sentenza n. 11153 del 04/07/2012 (Rv. 623080 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - APPROVAZIONE | Provvedimento del giudice delegato per l'avvio della fase di omologazione - Carattere decisorio - Esclusione - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di conferma in sede di reclamo - Inammissibilità - Fattispecie relativa a concorso tra proposte concordatarie approvate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - APPROVAZIONE
In tema di concordato fallimentare, il provvedimento col quale il giudice delegato, successivamente all'approvazione di una proposta, dispone che il curatore dia comunicazione al proponente, affinché questi richieda l'omologazione, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo, sicché il diverso proponente, la cui proposta, pur approvata, sia stata pretermessa, non può avanzare ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto confermativo del provvedimento in sede di reclamo, questo non precludendogli di far valere la sua proposta con l'opposizione all'omologazione della proposta altrui.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)