Sez. 6, Sentenza n. 3595 del 23/04/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172638 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALI) - MINIMO DI VIOLENZE COSTITUENTE PERCOSSE - SUPERAMENTO DEL LIMITE - LESIONI - CONCORSO DEI REATI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALI) - MINIMO DI VIOLENZE COSTITUENTE PERCOSSE - SUPERAMENTO DEL LIMITE - LESIONI - CONCORSO DEI REATI.*
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli Atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza, con l'effetto, però, che se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a se stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dello aggravante della connessione teleologica. Ne consegue che risponde di entrambi i reati sopra indicati colui il quale percuota con pugni e calci e getti ammoniaca sui loro volti dei pubblici ufficiali, onde opporsi a che essi e un loro collega esercitino le loro funzioni e procedano al suo arresto. (V mass n 163446).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)