Sez. L, Sentenza n. 13672 del 07/12/1999 (Rv. 531918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Retribuzione pensionabile - Rilevanza della sola retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro - Deroga del principio con norma regolamentare - Illegittimità - Dipendente di unità sanitaria locale optante per l'assicurazione generale obbligatoria - Aumenti corrisposti dopo il collocamento a riposo ex art. 43 d.P.R. n. 384/1990 - Computabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il criterio di calcolo delle pensioni dettato, nell'assicurazione generale obbligatoria, dall'art. 3, legge n. 297 del 1982, e in particolare il riferimento alle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, non può essere legittimamente derogato da norma di rango regolamentare, che va disapplicata ove entri in contrasto con tale regola; ne consegue che, nel caso di un dipendente di unità sanitaria locale, optante per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia ex art. 7, d.P.R. n. 761 del 1979, che, prima del collocamento a riposo, abbia percepito "ratione temporis" solo in parte gli aumenti stipendiali previsti, con scaglionamento in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, dal d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (contenente il regolamento per il recepimento dell'accordo del 6 aprile 1990 per il comparto del servizio sanitario nazionale), ai fini del calcolo della pensione non può tenersi conto degli aumenti decorrenti da data posteriore a quella del collocamento in quiescenza, benché l'art. 43 del citato decreto n. 384/1990 preveda la corresponsione integrale dei benefici economici in questione, negli importi e nelle scadenze previste, anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 43, Preleggi art. 4, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)