Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 14/05/1963 (Rv. 261745 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO ED ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - CONVALIDA DI SFRATTO - MANCATA COMPARIZIONE OD OPPOSIZIONI DELL'INTIMATO - INCOMPETENZA FUNZIONALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO ED ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - CONVALIDA DI SFRATTO - MANCATA COMPARIZIONE OD OPPOSIZIONI DELL'INTIMATO - INCOMPETENZA FUNZIONALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento definitivo di convalida di licenza o di sfratto e quello provvisorio di rilascio con riserva, emessi in concorso delle condizioni alle quali la legge ne subordina la emissione, sono provvedimenti di natura decisoria soggetti alla Forma vincolata dell'ordinanza e sono, di conseguenza, sottratti ai mezzi d'impugnazione stabiliti per le sentenze. I suddetti provvedimenti hanno, invece, natura di sentenza e sono soggetti ai comuni mezzi d'impugnazione quando pur essendo stata adottata la Forma dell'ordinanza, non siano state osservate le condizioni poste dalla legge (come nell'ipotesi in cui il provvedimento di convalida sia stato emesso nella mancata comparizione dell'intimato sfrattato per morosita senza che il locatore abbia attestato il persistente mancato pagamento del canone, ovvero nella previsione di cui all'art 665 cod proc civ, se il pretore od il conciliatore unificando le due fasi del giudizio di convalida, abbia definitivamente provveduto sulla causa). Ne consegue che non e ammissibile il regolamento di Competenza avverso la ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal pretore, nella mancata comparizione dell'intimato, sotto il riflesso che risultava dalla stessa intimazione la natura agraria del rapporto, in quanto la mancata comparizione dell'intimato riduce l'attivita funzionale del giudice adito all'accertamento delle condizioni cui e subordinata la emanazione dell'ordinanza dell'art 663 cod proc civ, e pertanto non puo ritenersi implicita nell'ordinanza impugnata, una pronuncia positiva della Competenza del giudice adito ad emettere la convalida. (V 2827/61, 1379/61, Conf all'ultima parte 950/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)