diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3638 del 14/02/2013 (Rv. 625294 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Controversia tra assicurato ed assicuratore relativa all'esercizio dell'azione di garanzia - Referibilità per il regime delle spese processuali alla disciplina prevista dall'art. 1917 cod. civ. - Esclusione - Principio della soccombenza - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625294-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1917, terzo comma, cod. civ., non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente da sè quale gestore della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)