Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007 (Rv. 600456 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Controversia tra assicurato ed assicuratore relativa all'esercizio dell'azione di garanzia - Referibilità per il regime delle spese processuali alla disciplina prevista dall'art. 1917 cod. civ. - Esclusione - Principio della soccombenza - Applicabilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all'azione di garanzia vanno liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 del cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)