Sez. 5 - , Sentenza n. 21405 del 15/09/2017 (Rv. 645617 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Poteri dell'amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e rettificazione delle dichiarazioni - Sussistenza –Valutazioni di strategia commerciale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione dei redditi d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa con eventuale negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, ma tale sindacato non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa l'opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all'epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività, che rientrano nelle valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)