Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008 (Rv. 602909 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deduzioni - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e ricavi - Ammissibilità - Fattispecie in tema di rettifica dei costi per prestazioni della società controllata acquisite dalla società controllante.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ai costi delle operazioni di raffinazione del greggio, contrattualmente commissionate dalla società contribuente ad un'altra società da essa interamente controllata, ed oggetto di rideterminazione nel proprio ammontare da parte del Fisco, alla luce del divario tra il costo unitario indicato nelle rimanenze e quello, maggiore, appostato tra i costi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 n. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)