Sez. 4, Sentenza n. 2691 del 01/10/1998 Cc. (dep. 02/12/1998) Rv. 212364 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Stupefacenti - Cessione tra assuntori abituali - Illecito penale - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.p.R 309 del 1990, che punisce l'offerta o cessione di stupefacente anche da assuntore abituale ad altro assuntore abituale - quando non ricorra l'ipotesi della codetenzione di gruppo -, in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto l'omessa considerazione di tali qualità soggettive è giustificata dalla potenziale lesività per la salute, quale interesse della collettività, che il legislatore ricollega ad ogni illecita detenzione di stupefacente, non finalizzata all'uso personale, senza che neppure rilevi lo scopo di lucro. (V. Corte costituzionale, 23 luglio 1996, n. 296).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)