Sez. U, Sentenza n. 4 del 28/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208216 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione; ed ha precisato altresì che ad opposta conclusione deve invece pervenirsi qualora l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, ovvero non abbia avuto alcun mandato all'acquisto o alla detenzione).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)