Sez. 2, Sentenza n. 1713 del 28/03/1995 Cc. (dep. 24/04/1995) Rv. 201610 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero | Potere del giudice di applicare una misura diversa da quella richiesta - Limiti - Richiesta espressa del Pubblico Ministero di decidere solo in ordine alla misura richiesta - Motivazione specifica sul punto - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero
In tema di applicazione di misure cautelari, la facoltà del giudice, nel corso delle indagini preliminari, di disporre misure meno gravi di quelle richieste dal P.M. deve ritenersi, esclusa, ai sensi dell'art. 291 c. 1-bis cod. proc. pen., soltanto in presenza di una specifica e motivata richiesta di detto ufficio di provvedere esclusivamente, in senso positivo o negativo, in ordine alla misura indicata, dovendo escludersi, per conseguenza, che il giudice resti vincolato, nella scelta di una misura meno grave, da una richiesta esclusiva non motivata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)