Sez. 3, Sentenza n. 43200 del 14/10/2008 Cc. (dep. 19/11/2008) Rv. 241532 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Divieto per il giudice di applicare una misura meno grave - Esclusione - Richiesta specifica del P.M. rivolta ad escludere tale possibilità - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari personali, il giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen. può disporre una misura meno grave di quella richiesta dal P.M., salva l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia espressamente vincolato la richiesta all'applicazione di una determinata misura cautelare. (Nella specie, il giudice ha applicato una misura interdittiva sulla richiesta del P.M. relativa alla misura coercitiva degli arresti domiciliari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)