Sez. 1, Sentenza n. 5323 del 09/08/1983 (Rv. 430240 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO (PERSONE FISICHE) - PRIVILEGI - TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE GRAVATO DAL PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 65 DEL T.U. N. 203/1950 - POSIZIONE - ESTRANEITÀ ALLA FASE ATTINENTE ALLO ACCERTAMENTO DEL CREDITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE D'IMPOSTA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO (PERSONE FISICHE) - PRIVILEGI - TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE GRAVATO DAL PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 65 DEL T.U. N. 203/1950 - POSIZIONE - ESTRANEITÀ ALLA FASE ATTINENTE ALLO ACCERTAMENTO DEL CREDITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE D'IMPOSTA - CONSEGUENZE.*
Il terzo acquirente dell'immobile gravato dal privilegio speciale stabilito dall'art. 65 del testo unico 9 maggio 1950 n. 203, sulla imposta straordinaria sul patrimonio, a favore dello stato a garanzia del pagamento della detta imposta, è un mero soggetto passivo della procedura esecutiva, equiparabile al terzo proprietario dello immobile gravato da ipoteca, e come tale rimane estraneo alla fase attinente all'accertamento del credito tributario nei confronti del vero e proprio debitore d'imposta; egli, pertanto, attesa la sua qualità di terzo assoggettato all'esecuzione, deve subire gli effetti di un accertamento tributario effettuato a carico del debitore d'imposta e dei fatti interruttivi della prescrizione verificatisi nei confronti di quest'ultimo, senza che possa opporre la sua mancata partecipazione a detta fase del rapporto, a cui non era legittimato. (V 428/74, mass n 368133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2771, Cod. Civ. art. 2858, Cod. Civ. art. 2868, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 09/05/1950 num. 203 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)