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Sez. L, Sentenza n. 4724 del 27/02/2014 (Rv. 630280 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Incolpazione disciplinare - Rilevanza penale dei fatti - Contestazione immediata - Persistenza - Fondamento - Valutazione - Criteri - Riferibilità della tempestività delle contestazioni al momento della ragionevole configurazione dei fatti - Sussistenza - Accertamento integrale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630280-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all'autorità inquirente, non fanno venire meno l'obbligo dì immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla tutela dell'affidamento e del diritto di difesa dell'incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore. Ne consegue che il differimento dell'incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall'integrale accertamento degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non giustificato un ritardo nell'elevazione della contestazione di quasi sette mesi, dall'inizio degli accertamenti ispettivi, nell'ambito di una filiale di un istituto bancario di notevoli dimensioni).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)