Sez. L, Sentenza n. 8531 del 12/04/2006 (Rv. 589209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impresa di pulizie - Cessazione di un appalto - Licenziamento dei dipendenti - Giustificato motivo obiettivo - Sussistenza - Atto dovuto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nel caso in cui una società di servizi cessi dall'esecuzione di un appalto di pulizie ed altra impresa le subentri, la cessazione dell'appalto può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma tale licenziamento non costituisce atto dovuto, rimanendo esso un atto che l'impresa cessante può decidere di intimare, salvo che abbia la possibilità di utilizzare diversamente il dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)