Sez. L, Sentenza n. 4166 del 24/02/2006 (Rv. 587020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo di dipendenti di impresa di pulizie conseguente alla cessazione di appalto - Passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze di altra impresa subentrante nell'appalto in base a previsione di contratto collettivo - Conseguenze - Costituzione di nuovo rapporto - Effetto - Rinuncia al diritto di impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l'ipotesi di licenziamento dei dipendenti di un'impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall'originario datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)