Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016 (Rv. 640323 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 402 com. 1, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)