Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015 (Rv. 634943 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Appello - Sentenza esecutiva riformata in sede di appello - Domanda di restituzione di quanto pagato in forza di quel titolo - Omessa pronuncia da parte del giudice del gravame - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicché il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)