Sez. U, Sentenza n. 1324 del 24/05/1966 (Rv. 322630 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA.*
Ai sensi dell'art 1326 cod civ, ai fini del perfezionamento del contratto, un'accettazione che, nel suo contenuto, non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore piu o meno secondario delle modificazioni e della compatibilita o meno delle clausole che ne derivino, deve considerarsi come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente, comprese anche le clausole cosiddette accessorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)