diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1324 del 24/05/1966 (Rv. 322630 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA.*
Stato
decisa il 1966-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322630-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA.*

Ai sensi dell'art 1326 cod civ, ai fini del perfezionamento del contratto, un'accettazione che, nel suo contenuto, non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore piu o meno secondario delle modificazioni e della compatibilita o meno delle clausole che ne derivino, deve considerarsi come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente, comprese anche le clausole cosiddette accessorie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)