Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 27/08/1969 (Rv. 342973 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA - SECONDARIETA DELLE MODIFICAZIONI - IRRILEVANZA - CONFORMITA ANCHE PER LE CLAUSOLE ACCESSORIE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCETTAZIONE NON CONFORME ALLA PROPOSTA - VALORE DI NUOVA PROPOSTA - SECONDARIETA DELLE MODIFICAZIONI - IRRILEVANZA - CONFORMITA ANCHE PER LE CLAUSOLE ACCESSORIE - NECESSITA.*
Ai sensi dell'art 1362 cod civ, ai fini del perfezionamento di un contratto, una accettazione, che nel suo contenuto non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore piu o meno secondario delle modificazioni e della compatibilita o meno delle clausole che ne derivano, deve considerarsi come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente, comprese anche le clausole cosiddette accessorie. (Conf 1324, 66, massima n 322630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)