Sez. 3, Sentenza n. 14736 del 21/11/2001 (Rv. 550479 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e della tempestività della disdetta - Criteri - Legge 203/1982 - Inizio dell'annata agraria - Fissazione all'11 novembre di ciascun anno solare in tutto il territorio nazionale a prescindere dalle consuetudini regionale (art. 39) - Portata retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Contratti conclusi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 203/82 - Consuetudini locali - Rilevanza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Il principio secondo il quale, in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto in corso o in regime di proroga alla data di entrata in vigore della legge 203/1982 deve tenersi conto non più delle consuetudini vigenti nelle singole regioni ma dell'annata agraria con inizio fissato "ex lege" all'11 novembre di ciascun anno solare di tutto il territorio nazionale, non può applicarsi con riferimento ai contratti conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge predetta, giusta i principi generali in tema di successione delle norme nel tempo, sì che, con riferimento ad essi, conservano efficacia le consuetudini locali o la volontà delle parti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)