Sez. 3, Sentenza n. 8313 del 21/08/1998 (Rv. 518277 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio del contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e della tempestività della disdetta - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto in corso o in regime di proroga alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 deve tenersi conto non più delle consuetudini vigenti nelle singole regioni, ma dell'annata agraria quale ora risulta per volontà legislativa, avente inizio l'11 novembre di ciascun anno solare in tutto il territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)