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Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002 (Rv. 556504 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente o dal rappresentante sostanziale della parte in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556504-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)