Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012 (Rv. 624594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e non da avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale - Inammissibilità- - Fondamento - Artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. - Abrogazione o modica di dette disposizioni - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1977 num. 881 art. 14 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)