diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1562 del 28/01/2004 (Rv. 570222 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570222-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (fattispecie in tema di prova della qualità di coltivatore diretto da almeno due anni in capo al proprietario del fondo confinante con quello in vendita, ai fini della titolarità del diritto di prelazione agraria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)