Sez. 3, Sentenza n. 6742 del 16/05/2001 (Rv. 546707 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (fattispecie in tema di prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente per un importo superiore a lire mille ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione agraria).
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)