Sez. 2 - , Sentenza n. 49446 del 03/10/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274476 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Diniego nel giudizio di primo grado confermato in appello - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (Fattispecie in tema di danneggiamento, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di merito, che aveva negato la sussistenza della causa di non punibilità sulla base di un criterio di non irrisorietà della spesa necessaria al ripristino del bene danneggiato, ritenuto dalla Corte difforme dal canone legale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)