Sez. 5, Sentenza n. 5800 del 02/07/2015 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 267989 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Natura - Rilevabilità d'ufficio nei processi pendenti alla data dell'entrata in viore del D.Lgs. n. 28 del 2015 - Possibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur avendo natura sostanziale, è discipinato in rito come causa di improcedibilità ed è applicabile nei procedimenti pendenti in sede di legittimità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, per i quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e disporre, ai sensi dell'art. 620 lett. a) cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)