Sez. L - , Sentenza n. 20708 del 10/08/2018 (Rv. 649927 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Presupposti - Dimissioni del dipendente - Irrilevanza - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, è correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo, con conseguente diritto alla "restitutio in integrum", qualora all'esito del procedimento penale, anche se conclusosi con la condanna dell'imputato, il procedimento disciplinare non venga attivato, restando irrilevanti le dimissioni del dipendente nel frattempo eventualmente rassegnate.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 30 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)