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Sez. L - , Sentenza n. 10137 del 26/04/2018 (Rv. 648057 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblico impiego privatizzato - Sospensione cautelare facoltativa - Omessa conclusione del procedimento disciplinare - Conseguenze - Dimissioni del lavoratore - Diritto alla “restitutio in integrum” - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La sospensione cautelare facoltativa disposta ai sensi del d.P.R. n. 3 del 1957, in quanto misura cautelare ed interinale è per sua natura correlata alla definizione del procedimento disciplinare, sicchè diviene priva di titolo qualora - pur all'esito del processo penale, anche conclusosi con la condanna del lavoratore - esso non venga attivato o sfoci nella irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione patita dal dipendente. In dette ipotesi, il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ha diritto alla "restitutio in integrum" che, invece, non compete in caso di sospensione obbligatoria conseguente a provvedimento restrittivo della libertà personale, né le dimissioni del dipendente in pendenza di sospensione facoltativa dal servizio sono idonee a cristallizzare gli effetti della disposta sospensione, essendo l'amministrazione comunque tenuta ad attivare o a coltivare il procedimento disciplinare al fine di impedire che la sospensione divenga priva di titolo.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 118, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 107, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)