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Sez. L, Sentenza n. 6433 del 29/11/1988 (Rv. 460760 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA - CITTADINI NON TENUTI ALLA ISCRIZIONE AD UN ISTITUTO MUTUALISTICO PUBBLICO - CALCOLO - RIFERIMENTO ALL'INTERO REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460760-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA - CITTADINI NON TENUTI ALLA ISCRIZIONE AD UN ISTITUTO MUTUALISTICO PUBBLICO - CALCOLO - RIFERIMENTO ALL'INTERO REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF - ILLEGITTIMITÀ.*

Con riguardo al disposto dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978 che prevede che la quota annuale di contributo per l'assistenza di malattia, a carico dei cittadini non tenuti alla iscrizione ad un istituto mutualistico pubblico, debba calcolarsi tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie, è illegittimo e va, quindi, disapplicato dal giudice ordinario il decreto ministeriale (nella specie: d.m. 4 giugno 1984) che invece faccia riferimento alla entità dell'intero reddito imponibile ai fini IRPEF. (V 5183/87, mass n 453791; (V 3293/87, mass n 452351).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)