Sez. L, Sentenza n. 5183 del 12/06/1987 (Rv. 453791 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE EX LEGGE N. 833 DEL 1978 - CRITERIO DELLA GRADUALITÀ QUANTO ALL'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PERSISTENTI DIFFERENZIAZIONI ORIGINATE DALLA PRECEDENTE ISCRIZIONE DEGLI ASSISTITI ALL'UNO O ALL'ALTRO DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CESSAZIONE DAL 1 GENNAIO 1980 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 32, 38 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE EX LEGGE N. 833 DEL 1978 - CRITERIO DELLA GRADUALITÀ QUANTO ALL'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PERSISTENTI DIFFERENZIAZIONI ORIGINATE DALLA PRECEDENTE ISCRIZIONE DEGLI ASSISTITI ALL'UNO O ALL'ALTRO DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CESSAZIONE DAL 1 GENNAIO 1980 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 32, 38 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*
La legge 23 dicembre 1978 n. 833 (concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale), che (art. 63, primo comma) ha esteso l'Assicurazione obbligatoria per le malattie a tutti i cittadini e quindi anche ai C. d. ex non mutuati, è ispirata al criterio della gradualità sia quanto all'unificazione delle prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici sia quanto al corrispondente adeguamento dei contributi assicurativi (art. 57, primo e secondo comma), senza che alla rapidità del processo di unificazione delle prestazioni - attuato, ai sensi dell'art. 5 del d.l.30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33), con decorrenza 1 gennaio 1980 - abbia corrisposto un altrettanto rapido processo di adeguamento della partecipazione contributiva, per la persistenza, circa gli obblighi di contribuzione, di differenziazioni originate dalla precedente iscrizione degli assistiti all'uno o all'altro dei detti enti mutualistici, le quali, quanto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono state attenuate dall'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 e quindi eliminate dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. Peraltro, attesa l'adozione del cennato criterio di gradualità nel processo di adeguamento dei contributi, è da escludere sia che le norme anteriori alla legge del 1978, concernenti la previsione di aliquote contributive differenziate per le varie categorie di dipendenti pubblici e privati e recepite in via transitoria dalla stessa legge e da altri provvedimenti attuativi della riforma, siano divenute inoperanti dal 1 gennaio 1980 sia che le stesse norme contrastino con il principio costituzionale di uguaglianza, così come - esclusa la pertinenza del precetto dell'art. 2 cost. - è infondato, alla stregua dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 1986 (sia pure relativa al problema dei contributi di malattia a carico dei liberi professionisti), ogni sospetto di contrasto con gli artt. 32, 38 e 53 cost.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 28 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 53 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 26/04/1982 num. 181 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)