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Sez. 2, Sentenza n. 714 del 26/01/1998 (Rv. 511920 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Mancata trascrizione sull'apposito registro - Clausole limitative dei diritti di proprietà esclusiva spettanti a ciascun condomino - Inopponibilità ai terzi acquirenti.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511920-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

La trascrizione prevista dall'art. 1138 comma terzo cod. civ. del regolamento di condominio nel registro (peraltro non istituito) di cui all'art. 1129 cod. civ. integra un mero onere di pubblicità dichiarativa, la cui inosservanza non comporta la nullità o l'inefficacia del regolamento approvato dall'assemblea dei condomini o predisposto dall'originario costruttore dell'edificio condominiale. L'omessa trascrizione del regolamento nei RR.II. determina invece l'inopponibilità ai successivi acquirenti delle singole unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale delle eventuali clausole limitative di diritti esclusivi di proprietà spettanti a ciascun condomino senza influire anch'essa sulla validità ed efficacia del regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)