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Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 25/10/1988 (Rv. 460299 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - MANCATA TRASCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPRIETÀ - INOPPONIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460299-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - MANCATA TRASCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPRIETÀ - INOPPONIBILITÀ - LIMITI.*

L'omessa trascrizione del regolamento di condominio - che ai sensi dell'art. 1138 cod. civ. deve effettuarsi nel registro di cui all'art. 1129 cod. civ. - rende inopponibili le clausole limitative della proprietà soltanto ai terzi acquirenti e non già a coloro che pattuirono direttamente con l'originario unico proprietario e venditore le limitazioni stesse, mediante richiamo del regolamento condominiale nei singoli Atti di acquisto. (V 1303/80, mass n 404814; (V 2305/78, mass n 391708; (V 970/75, mass n 374372; (V 3525/74, mass n 372044; (V 2408/68, mass n 334786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)