Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 30/10/1968 Ud. (dep. 29/01/1969) Rv. 110106 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - NOZIONE DI IMPEDIMENTO LEGITTIMO - RESTRIZIONE DELLA LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO IN UNO STATO ESTERO - QUANDO NON E CAUSA DI IMPEDIMENTO LEGITTIMO A COMPARIRE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - NOZIONE DI IMPEDIMENTO LEGITTIMO - RESTRIZIONE DELLA LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO IN UNO STATO ESTERO - QUANDO NON E CAUSA DI IMPEDIMENTO LEGITTIMO A COMPARIRE.*
Ad escludere che il procedimento possa svolgersi nella contumacia dell'imputato non basta la esistenza di un qualunque impedimento dello imputato medesimo a comparire, ma occorre che l'impedimento sia 'legittimò nel senso cioe che esso non deve essere determinato da un comportamento 'contra ius'. Pertanto non versa nelle predette condizioni l'imputato che abbia volontariamente dato causa alla restrizione della sua liberta personale in uno stato estero nel quale non siano attuabili i poteri di coercizione connessi all'Esercizio della attivita giurisdizionale dello stato italiano, che, ove sia negata o non sia stata ancora concessa la estradizione del cittadino detenuto all'estero, e sprovvisto dei mezzi necessari per assicurare a quest'ultimo la possibilita di comparire nel giudizio che a suo carico si svolga in Italia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)