Sez. L, Sentenza n. 15835 del 11/11/2002 (Rv. 558412 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Rilascio del certificato - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi, decorrendo in questo caso il diritto alla prestazione dalla data della domanda del certificato. (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente una documentazione riguardante l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi nominativi per il periodo successivo all'evento malattia
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)