Sez. 2 - , Ordinanza n. 14368 del 05/06/2018 (Rv. 648973 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Pagamento in misura ridotta - Termine - Ritardo nel pagamento - Conseguenze - Acconto sul totale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione. Pertanto, ove l'adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203, comma 3, del medesimo codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 206, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)