Sez. 2, Sentenza n. 20084 del 23/09/2010 (Rv. 614630 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Pagamento in misura ridotta - Termine - Sessanta giorni dalla contestazione - Somma dal contravventore pagata in ritardo ed in difetto di ricorso - Destinazione - Acconto sul totale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione; pertanto, ove l'adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203, comma 3, dello stesso codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 206, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)