Sez. 5, Sentenza n. 20635 del 14/10/2015 (Rv. 637358 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Separata indicazione nella dichiarazione annuale - Violazione dell'obbligo formale - Regime sanzionatorio - Cumulo delle sanzioni ex art. 8, comma 1 e comma 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Rispettivo ambito applicativo.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, l'omissione o incompletezza dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi riguardante l'indicazione delle spese e degli altri competenti negativi derivanti da operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") configura un autonomo illecito ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 302, della legge n. 296 del 2006 ed esteso retroattivamente anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, salva l'applicabilità della sola sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997 ove il contribuente fornisca la prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto alla deduzione dei costi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)