Sez. 5, Sentenza n. 6205 del 27/03/2015 (Rv. 635256 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati - Costi - Deducibilità - Condizioni - Disciplina di cui all'art. 1, commi 301, 302 e 303, della legge n. 296 del 2006 - Effetto retroattivo - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, l'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list), prevista dall'art. 1, commi 301, 302 e 303 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha carattere retroattivo, sicché la deducibilità risulta subordinata solo alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente e della effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione di detti costi è degradata ad obbligo di carattere formale, passibile unicamente di sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2007 num. 296 art. 1 com. 301, Legge 27/12/2007 num. 296 art. 1 com. 302, Legge 27/12/2007 num. 296 art. 1 com. 303, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)