Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 20/12/1974 (Rv. 373049 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione giudiziale e ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidazione del credito opposto, ma l'uso di tale potere e rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente ed esattamente motivato. (Conf 3788'71, mass n 355631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)