Sez. 3, Sentenza n. 3788 del 30/12/1971 (Rv. 355631 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - LIQUIDITA DEI CREDITI - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - LIQUIDITA DEI CREDITI - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione giudiziale e ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidita del credito opposto e l'uso di tale facolta e rimessa al suo apprezzamento discrezionale, insindacabile in Cassazione. (V 1137'70; mass n 346720, 1941'69; mass n 341103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)