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Sez. 3, Sentenza n. 3788 del 30/12/1971 (Rv. 355631 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - LIQUIDITA DEI CREDITI - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355631-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - LIQUIDITA DEI CREDITI - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione giudiziale e ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidita del credito opposto e l'uso di tale facolta e rimessa al suo apprezzamento discrezionale, insindacabile in Cassazione. (V 1137'70; mass n 346720, 1941'69; mass n 341103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)