Sez. 5, Sentenza n. 3590 del 13/02/2009 (Rv. 606736 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Accertamento in rettifica - Assegni emessi dal contribuente in favore di fornitori abituali - Valore indiziario dell'acquisto di merce non fatturata - Sussistenza - Prova contraria - Possibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi d'impresa, l'accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente disposta dall'ufficio finanziario può legittimamente fondarsi su elementi indiziari offerti da scritture riferibili a terzi che, quantunque privi di efficacia probatoria, risultino pur sempre provenienti dall'imprenditore, quali gli assegni rilasciati a propri fornitori abituali, da tale vicenda potendosi legittimamente desumere, in via presuntiva, la riferibilità dei pagamenti ad acquisti di merce non fatturata, così che sull'imprenditore incombe l'onere dell'allegazione di elementi di fatto di segno opposto al contenuto della suddetta presunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)