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Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 30/06/2006 (Rv. 591294 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Imprenditori commerciali in regime forfettario - Accertamento ai sensi dell'art. 2, comma ventinovesimo, del d.l. n. 853 del 1984 - Criteri - Ricorso da parte dell'ufficio a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Ammissibilità - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591294-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di accertamento in rettifica del reddito dell'esercente un'attività commerciale in regime forfettario, l'art. 2, comma ventinovesimo, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 - con disposizione che trova la sua "ratio" nell'esigenza di controllare alcune categorie di contribuenti per i quali sussistono forti possibilità di evasione e supporti contabili molto più elementari di quelli ordinari - consente agli uffici finanziari di procedere ad accertamenti induttivi, tenendo conto degli acquisti di merce effettuati dal contribuente e dell'argomentata inattendibilità dell'appostazione del valore delle rimanenze nella contabilità, con i soli obblighi dell'interpello preliminare e della motivazione dei relativi avvisi. In tali casi, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi previste dall'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni "supersemplici" - e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall'art. 38, comma terzo, del citato d.P.R. n. 600 del 1973 - comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che può fornire elementi contrari idonei a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)