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Sez. 2, Sentenza n. 14611 del 22/06/2007 (Rv. 597654 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Riduzione in pristino - Finalità - Contenuto - Eliminazione fisica della cosa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597654-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.

Ai sensi dell'art. 872 cod. civ., la riduzione in pristino, essendo un mezzo di tutela volto ad eliminare le violazioni delle disposizioni sulle distanze nelle costruzioni, può essere riconosciuta ed eseguita - nello stesso interesse dell'autore dell'illecito - in termini meno radicali dell'eliminazione fisica della cosa, attraverso la condanna all'arretramento del manufatto alla distanza prescritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)