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Sez. 2, Sentenza n. 9318 del 17/04/2009 (Rv. 608115 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Zona sismica - Distanze tra gli edifici - Finalità - Presenza di una pubblica via tra gli edifici - Irrilevanza - Diritto del proprietario al rispetto delle distanze - Sussistenza - Riduzione in pristino - Modalità.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608115-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Poiché nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento delle costruzioni tutela l'integrità della proprietà edilizia dal pericolo di crollo degli edifici vicini a causa di terremoti, e tale pericolo non viene meno per la presenza, tra due edifici, di una pubblica via, deve riconoscersi anche in tal caso al proprietario frontista il diritto di far valere le distanze prescritte dalla normativa antisismica; in siffatta situazione, peraltro, può essere eseguita la riduzione in pristino di cui all'art. 872 cod. civ. anche soltanto attraverso la condanna all'arretramento - e non alla demolizione - dell'edificio costruito in violazione della prescritta distanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)