Sez. L, Sentenza n. 16866 del 20/06/2008 (Rv. 603651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Principio della giusta retribuzione - Valutazione del giudice - Criteri - Riferimento a contratto collettivo non applicabile fra le parti - Fattispecie in materia di rapporto di lavoro con ambasciate di Stati Esteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
In materia di rapporti di lavoro subordinato con ambasciate estere, spetta al giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l'individuazione dei parametri per la determinazione della retribuzione adeguata ex art.36 Cost. che possono estendersi anche ai contenuti di una contrattazione collettiva non applicabile tra le parti (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato, quale utile parametro, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle ambasciate, contratto di cui si riconosceva la non vincolatività per la Repubblica Federativa del Brasile, ma la cui utilizzazione traeva fondamento 1) dall'esser stato elaborato dalle organizzazioni sindacali tenendo conto delle previsioni del c.c.n.l. del terziario opportunatamente adeguate alle specificità del settore, 2) dal parere favorevole da parte del Ministero del Lavoro, nonché, in particolare, 3)dall'approvazione del Ministero degli Affari Esteri che lo aveva diramato alle varie ambasciate deli Stati Esteri in Italia, raccomandandone l'applicazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)