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Sez. L, Sentenza n. 19467 del 20/09/2007 (Rv. 599996 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Determinazione - Riferimento ai contratti collettivi in via parametrica - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599996-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

La determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice del merito, a norma dell'art 36 Cost., in relazione all'art 2099 cod. civ. e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, può formare oggetto del giudizio di cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioé del criterio di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; per contro l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)