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Sez. 5, Sentenza n. 7538 del 24/09/2012 Ud. (dep. 15/02/2013) Rv. 254650 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione del medico in ordine alla sottoposizione a visita medica di un minore prima dell'assunzione al lavoro - Integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico e non di quello di falso in certificati.
Stato
decisa il 2012-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254650-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico che attesti falsamente di avere sottoposto a visita medica un minore prima dell'assunzione al lavoro, considerato che la dichiarazione di idoneità al lavoro è un atto pubblico, dotata di una propria individualità ed autonomia, stante il dovere, attribuito dalla legge al medico, non già di certificare, ma di accertare e, quindi, di attestare - attraverso, non solo la documentazione esibita dall'interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto - lo stato di salute del soggetto ai fini dell'assunzione al lavoro, con conseguente funzione pubblicistica della data, di necessità anteriore all'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)