Sez. 5, Sentenza n. 39360 del 15/07/2011 Ud. (dep. 02/11/2011) Rv. 251533 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Valutazione - Reato - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il pubblico ufficiale che, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (Fattispecie in cui il sindaco, nell'adottare un provvedimento di affidamento di un dipendente comunale ad un determinato settore, attestava la sussistenza di esigenze di servizio, in realtà inesistenti, a giustificazione della decisione assunta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)